Condizioni generali
Limendo GmbH
Accordo v1.1 - valido dal 01.06.2023
1 Principi generali della cooperazione
1.1 Tutti i contratti di Limendo GmbH con il marchio LIMENDO si basano sulle presenti "Condizioni generali di contratto" come parte integrante.
1.2 In futuro il cliente sarà chiamato cliente nel presente documento. In futuro Limendo GmbH sarà denominata Limendo.
1.3 Tutte le parti contraenti concordano espressamente che la comunicazione tra loro può avvenire anche via e-mail. A tal fine, entrambe le parti contraenti forniranno gli indirizzi corrispondenti.
1.4 I termini e le condizioni sono validi in ogni caso, a meno che la loro validità non sia stata esplicitamente sospesa per iscritto prima di effettuare l'ordine e la loro sospensione sia stata confermata per iscritto da LIMENDO. L'eventuale invalidità di singole disposizioni dei termini e delle condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
1.5 Tutte le offerte di LIMENDO sono fatte al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni per quanto riguarda la portata, la fattibilità e il prezzo. Dopo un attento esame e valutazione del progetto, LIMENDO si riserva il diritto di correggere l'offerta se il progetto si discosta in modo significativo dalla posizione di partenza.
1.6 È esplicitamente esclusa la contestazione del presente contratto per errore.
1.7 Le offerte di LIMENDO sono valide come indicato nell'offerta, ma in ogni caso valide per un massimo di 60 giorni di calendario dalla data di emissione. Dopo tale data LIMENDO si riserva il diritto di adeguare l'offerta alle nuove circostanze che dovessero verificarsi.
1.8 Le modifiche e le integrazioni al contratto devono essere effettuate per iscritto per essere legalmente efficaci, non esistono accordi collaterali orali.
1.9 LIMENDO ha il diritto di eseguire l'ordine in collaborazione con esperti, dipendenti o partner di cooperazione commerciale/freelance.
1.10 Il cliente farà in modo che LIMENDO riceva tutti i documenti necessari per l'adempimento e l'esecuzione dell'ordine in tempo utile, anche senza una richiesta speciale da parte di LIMENDO, e che LIMENDO sia informato su tutti i processi e le circostanze che sono importanti per l'esecuzione tempestiva dell'ordine. Ciò vale anche per tutti i documenti, i processi e le circostanze di cui si viene a conoscenza solo durante l'attività.
2 Rimedio ai difetti e garanzia
2.1 LIMENDO ha il diritto e l'obbligo di porre rimedio a tutte le imprecisioni e le carenze dei suoi servizi di cui sia venuto a conoscenza successivamente. LIMENDO è tenuto a informare il cliente senza indugio. Il periodo di garanzia è di tre mesi dalla prestazione del servizio contestato.
2.2 Il cliente ha il diritto di far eliminare gratuitamente i difetti se LIMENDO ne è responsabile. Tale diritto scade tre mesi dopo che LIMENDO ha reso il servizio contestato.
2.3 I diritti di garanzia del cliente sono esclusi se egli stesso ha modificato il software o lo ha fatto modificare da terzi, a meno che il cliente non dimostri che una modifica non ostacola in modo significativo i nostri sforzi di analisi ed elaborazione e che il difetto era insito nel software al momento dell'accettazione.
2.4 I diritti di garanzia non si applicano ai risultati dello sviluppo agile del software (paragrafi 7 e seguenti).
3 Corrispettivo per i servizi
3.1 LIMENDO ha diritto al pagamento del compenso concordato dal cliente come corrispettivo per la fornitura dei suoi servizi secondo le specifiche del servizio.
3.2 LIMENDO ha il diritto di sospendere i propri servizi se il cliente è in ritardo con i suoi obblighi di pagamento per più di 14 giorni. Il reclamo sulle prestazioni di LIMENDO non gli dà diritto di trattenere il compenso dovuto, tranne in caso di difetti evidenti.
3.3 Se il cliente richiede servizi che non sono inclusi nell'ordine o nell'offerta principale, tali servizi saranno addebitati su base temporale alle tariffe orarie concordate di seguito. L'ordine da parte del Committente deve essere effettuato per iscritto e il Contraente deve fornirne prova su base mensile. I servizi aggiuntivi possono essere fatturati in rate mensili. Le tariffe orarie concordate per questi servizi sono al netto dell'IVA, se non diversamente concordato: - Per il consulente/project manager senior Euro 165 all'ora
- Per il consulente/project manager 125 euro all'ora
- Per il personale di progetto 90 euro all'ora
- Per il responsabile in India 50 euro all'ora
- Per lo sviluppatore senior in India 35 euro l'ora
- Per lo sviluppatore in India Euro 30 all'ora
- Per lo sviluppatore di Machine Learning in India Euro 40 all'oraQueste tariffe orarie sono garantite nell'ambito dell'accordo quadro e vengono adeguate annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo ASTAT per la provincia di Bolzano. Gli adeguamenti saranno effettuati automaticamente e senza necessità di notifica preventiva da parte del LIMENDO. Gli adeguamenti all'inflazione possono essere effettuati dal LIMENDO sia annualmente che retroattivamente per diversi anni.
3.4 Le spese di viaggio saranno fatturate separatamente in base alle spese sostenute. Inoltre, verrà addebitata un'indennità chilometrica (viaggio da e per) di 0,80 EUR al chilometro. Il punto di partenza del calcolo è la sede centrale di Limendo, Enrico-Fermi-Straße 20/B, 39100 Bolzano. I voli saranno coordinati in anticipo con il cliente. Per i voli in classe economica verrà addebitata la rispettiva tariffa giornaliera al giorno, poiché il dipendente non può essere impiegato nel progetto.
3.5 Il Contraente ha il diritto di emettere fatture parziali in base all'elenco delle prestazioni. I pagamenti saranno effettuati entro 14 giorni dalla presentazione. Tutti i pagamenti saranno effettuati senza detrazioni per esborsi, ritenute o altre imposte. 3.6 L'imposta sulle vendite non sarà inclusa nei compensi e nei fringe benefit addebitati ai sensi del presente Contratto per i servizi resi dal Contraente.
4 Conflitto di interessi
4.1 LIMENDO sostiene continuamente le aziende nei loro progetti. Pertanto, non si può escludere che LIMENDO sia attivo nell'ambiente competitivo del cliente. Tuttavia, Limendo si impegna a non utilizzare gli stessi consulenti e project manager nell'ambiente competitivo del cliente.
5 Protezione della proprietà intellettuale, del copyright e dell'utilizzo di LIMENDO
5.1 Il cliente è tenuto a garantire che le offerte, le relazioni, le analisi, le perizie, gli organigrammi, i programmi, i software, i codici sorgente, i codici oggetto, le descrizioni delle prestazioni, le bozze, i calcoli, i disegni, i supporti di dati e simili creati nel corso dell'ordine da LIMENDO, dai suoi dipendenti e dai suoi partner di cooperazione siano utilizzati solo ai fini dell'ordine. In particolare, la cessione o la riproduzione di dichiarazioni professionali di LIMENDO di qualsiasi tipo a terzi dietro pagamento o a titolo gratuito richiede il consenso scritto di LIMENDO. Ciò non costituisce una responsabilità di LIMENDO nei confronti del terzo.
5.2 Il copyright dei servizi resi nell'ambito dell'ordine rimane in possesso di LIMENDO. In considerazione del fatto che i servizi di sviluppo software e di consulenza forniti sono proprietà intellettuale di LIMENDO, il diritto di utilizzo degli stessi vale esclusivamente per gli scopi propri del cliente e solo nella misura specificata nel contratto, anche dopo il pagamento del corrispettivo.
6 Fasi contrattuali dalla preparazione dell'offerta al completamento per i progetti IT nell'ambito di contratti fissi
6.1 Offerta e accettazione
6.1.1 Se non diversamente specificato, le nostre offerte o stime dei costi sono soggette a modifiche.
6.1.2 L'ordine del cliente costituisce un'offerta vincolante che possiamo accettare entro due settimane inviando una conferma d'ordine in forma testuale (ad esempio anche via e-mail) o consegnando il lavoro.
6.2 Le specifiche
6.2.1 Il cliente è tenuto a redigere una scheda di specifiche sulla base della quale viene fatta l'offerta. In assenza di un capitolato definitivo, l'offerta è valida solo sulla base delle informazioni fornite dal committente sotto forma di documento prima della presentazione dell'offerta.
6.2.2 Se il committente non prepara un foglio di specifiche, prepareremo insieme al committente un foglio di specifiche che soddisfi i requisiti, a pagamento e al di fuori dell'ambito della nostra offerta.
6.2.3 Una specifica consiste in particolare nei cosiddetti mock-up, che mostrano il design della futura applicazione, e nei cosiddetti wireframe, che mostrano l'intero processo della futura applicazione. Dai wireframe deve essere possibile ricavare la funzione futura. Le funzioni che non sono mostrate nei wireframe non fanno parte dell'ordine di progetto e possono essere aggiunte all'applicazione in un secondo momento sotto forma di cosiddette "richieste di modifica" = CR che sono soggette a un costo.
6.2.4 Una versione delle specifiche dichiarata definitiva dal Cliente diventerà parte del contratto.
6.2.5 Se le specifiche sono state preparate da noi, saranno fatturate dopo il completamento di questa fase.
6.3 Le specifiche
6.3.1 Nella prima fase del progetto, siamo tenuti a preparare una specifica di prestazione (concetto) come parte della nostra offerta e a sottoporla al cliente per l'accettazione. Il cliente è tenuto a verificare le specifiche di prestazione e, se soddisfano i suoi requisiti definiti nelle specifiche, ad accettarle. Le specifiche accettate dal Cliente diventano parte del contratto.
6.3.2 Nella specifica di prestazione, specificheremo anche quali componenti software sono in definitiva liberi da diritti di terzi e quali no.
6.3.3 Il primo acconto sarà versato al momento dell'accettazione delle specifiche da parte del Cliente. Se non diversamente concordato, il primo acconto sarà pari al 30% dell'importo totale dell'ordine.
6.3.4 Se le specifiche vengono rifiutate dal cliente, abbiamo la possibilità di apportare fino a due miglioramenti successivi. Se dopo la terza presentazione del capitolato non avviene alcuna accettazione, il cliente dovrà pagare il compenso concordato per la preparazione del capitolato (concept) e il contratto si intenderà risolto.
6.4 La fase di realizzazione
6.4.1 Dopo l'accettazione del capitolato d'oneri, inizia la fase di realizzazione.
6.4.2 Il progetto deve essere realizzato in conformità alle specifiche.
6.4.3 Modifiche e deviazioni dalla specifica funzionale sono possibili in qualsiasi momento se entrambe le parti sono d'accordo. Se una delle parti desidera apportare una modifica alle specifiche o a parti del programma già implementate, prepareremo un preventivo di spesa "Richiesta di modifica" comprensivo del periodo di implementazione e lo invieremo al cliente via e-mail. Se il cliente accetta il preventivo di spesa e il periodo di implementazione, commissioneremo nuovamente il lavoro via e-mail. Con l'incarico da parte del cliente, le suddette e-mail diventano parte vincolante del contratto. Eventuali modifiche comporteranno ritardi nella durata del progetto originariamente prevista.
6.5 Accettazione (milestone) in base alle specifiche
6.5.1 Se dobbiamo un determinato risultato di lavoro, ossia un lavoro che può essere personalizzato, il cliente è tenuto ad accettare il lavoro. Se la fase di realizzazione è suddivisa in singole fasi di lavoro o pietre miliari secondo le specifiche, abbiamo il diritto di richiedere un'accettazione parziale - l'accettazione parziale è disciplinata dalle presenti disposizioni.
6.5.2 L'accettazione si considera avvenuta se non viene dichiarata o rifiutata entro sette giorni dalla consegna o dalla fornitura e dalla notifica via e-mail al cliente, a condizione che il risultato del lavoro corrisponda sostanzialmente agli accordi. In caso di scostamenti significativi, dovremo rimediare a tali scostamenti entro un periodo di tempo ragionevole e ripresentare il risultato del lavoro per l'accettazione.
6.5.3 L'accettazione si considera avvenuta al più tardi al momento del pagamento o dell'utilizzo del lavoro.
6.6 Termini di esecuzione
6.6.1 I termini e le date di esecuzione sono vincolanti solo se sono stati da noi confermati per iscritto e se il committente ci ha fornito in tempo utile tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni e ha prestato la necessaria collaborazione. Se gli atti di collaborazione necessari da parte del cliente o di terzi da lui incaricati non vengono eseguiti o non vengono eseguiti in tempo, non saremo responsabili di eventuali ritardi che ne derivano. I termini di esecuzione concordati si applicano a partire dalla data della conferma d'ordine.
6.6.2 Eventi imprevedibili e inevitabili che esulano dal nostro controllo e per i quali non siamo responsabili, come ad esempio cause di forza maggiore, catastrofi naturali, limitazioni dovute a virus, guerre o controversie industriali, ci esonerano dall'obbligo di adempiere puntualmente per la loro durata. I termini di esecuzione concordati saranno prorogati per la durata di tale interruzione, di cui il cliente sarà informato in modo adeguato.
6.6.3 Qualora il contratto preveda prestazioni necessarie per la fornitura dei nostri servizi, non prodotte da noi, abbiamo il diritto di recedere dal contratto se la consegna da parte del rispettivo fornitore non avviene. Tuttavia, ciò si applica solo nella misura in cui non siamo responsabili della mancata consegna. In tal caso, il cliente sarà immediatamente informato della mancata disponibilità del servizio e gli sarà rimborsato il corrispettivo già pagato.
6.6.4 In caso di ritardi nella consegna dei servizi per motivi imputabili al cliente, il rischio passa al cliente alla data di consegna del lavoro comunicata o alla data di notifica della disponibilità per la consegna. Se il committente è in ritardo nell'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, comprese le spese aggiuntive. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori diritti.
7 Sviluppo agile del software
7.1 Differenze tra sviluppo agile del software e progetti con contratti fissi (paragrafi da 6.1 a 6.6)
7.1.1 Nei progetti di sviluppo agile del software, il contraente non deve un lavoro che può essere personalizzato, ma mette insieme un team di progetto che lavora alla realizzazione del progetto. Il Cliente sarà informato della composizione del team all'inizio del progetto.
7.1.2 I progetti di sviluppo software Agile sono chiaramente indicati nell'offerta come "Progetto Agile" o "Sviluppo software Agile".
7.2 Obbligo di collaborazione del cliente
7.2.1 Il cliente deve riconoscere che7.2.2 Le parti contraenti concorderanno gli specifici obblighi di cooperazione del cliente. Inoltre, il cliente deve garantire che LIMENDO riceva tempestivamente tutti i dati e i documenti necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche senza una richiesta speciale o un accordo contrattuale, e che LIMENDO sia informato su tutti i processi e le circostanze che possono essere importanti per l'esecuzione dell'ordine. Ciò vale anche, in particolare, per quei dati, documenti, processi e circostanze che diventano noti o rilevanti solo durante l'attuazione del progetto agile.
7.2.3 Qualora LIMENDO richieda al cliente una determinata collaborazione, istruzione o approvazione nel corso dell'implementazione del progetto e qualora questa non venga fornita entro il periodo di tempo ragionevole indicato da LIMENDO, tutti gli obblighi di avviso e informazione a carico di LIMENDO saranno considerati adempiuti e la successiva implementazione non autorizzata della fase di sviluppo in questione da parte di LIMENDO sarà considerata espressamente approvata dal cliente. In casi urgenti, soprattutto se il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo specificati (ad es. incrementi di prodotto) sarebbe altrimenti messo in pericolo, un tempo di reazione di alcune ore può anche essere appropriato e richiesto da LIMENDO.
7.2.4 Gli effetti giuridici di cui al punto 7.2.4 entrano in vigore anche nel caso in cui il cliente non fornisca i chiarimenti o le istruzioni necessarie in qualsiasi momento dell'implementazione del progetto, sebbene il cliente si renda conto o sospetti che LIMENDO agisca sulla base di presupposti errati, che le singole fasi di implementazione non soddisfino i requisiti del cliente o che l'implementazione del progetto da parte di LIMENDO stia andando in una "direzione sbagliata".
7.2.5 In caso di perdita di tempo nel corso dell'implementazione del progetto a causa dell'inosservanza da parte del cliente degli obblighi di collaborazione di cui alla presente sezione, le scadenze o i periodi di tempo concordati (ad esempio la durata di uno sprint) saranno prorogati di conseguenza su richiesta di LIMENDO. Inoltre, eventuali spese aggiuntive e danni derivanti dal fatto che gli obblighi di collaborazione di cui alla presente sezione non sono stati rispettati o non sono stati rispettati in tempo saranno interamente a carico del cliente.
7.3 Proprietario del prodotto
7.3.1 Subito dopo la stipula del contratto, il cliente deve nominare un "proprietario del prodotto" a LIMENDO, che sia dotato di poteri decisionali sufficienti per prendere decisioni sull'implementazione del progetto con la propria autorità e direttamente (cioè senza ritardi da meccanismi di rilascio interni al cliente). Il cliente non può rivendicare nei confronti di LIMENDO il fatto che il Product Owner non fosse autorizzato a esercitare diritti di progettazione individuali nel corso dell'implementazione del progetto agile, purché questi rientrino nei limiti dell'oggetto del contratto.
7.3.2 Il Product Owner è il referente centrale nei confronti di LIMENDO per tutte le questioni relative all'implementazione del progetto. Le dichiarazioni rese da o al Product Owner saranno considerate come dichiarazioni legalmente efficaci rese da o al Cliente rispettivamente.
7.3.3 Il Product Owner è responsabile del controllo proattivo e regolare del lavoro svolto da LIMENDO e della comunicazione dell'avanzamento del progetto al Cliente. Su invito di LIMENDO, il Product Owner o un rappresentante autorizzato da LIMENDO parteciperà a tutte le riunioni di controllo del progetto (ad es. riunione di pianificazione dello sprint o retrospettiva dello sprint) e sarà inoltre a disposizione di LIMENDO per consultazioni e cooperazione in misura ragionevole.
7.3.4 LIMENDO non sarà responsabile per danni, ritardi o difetti causati dalla mancata partecipazione, dal controllo, dalla comunicazione o da altri doveri di cooperazione del proprietario del prodotto, che saranno interamente a carico del cliente.
7.4 Team di sviluppo
7.4.1 LIMENDO fornirà un team di sviluppo tecnicamente idoneo per l'implementazione del progetto, la cui composizione è soggetta all'esclusiva discrezione di LIMENDO. LIMENDO può modificare la composizione del team di sviluppo in qualsiasi momento senza dover consultare il cliente. Tali modifiche sono possibili per ogni fase di esecuzione (ad esempio per ogni sprint) o anche durante le singole fasi di esecuzione, per le quali LIMENDO cercherà di mantenere la continuità del personale all'interno delle singole fasi di esecuzione.
7.4.2 I membri del team di sviluppo lavorano in modo autonomo e indipendente da istruzioni nei confronti del cliente. In particolare, non si instaura alcun rapporto di lavoro tra i singoli membri del team di sviluppo e il Cliente.
7.4.3 Le dichiarazioni del cliente nei confronti di LIMENDO sono efficaci solo se indirizzate al project manager definito da LIMENDO e all'indirizzo di contatto fornito a tale scopo. Le dichiarazioni di o verso i singoli membri del team di sviluppo non avranno invece alcun effetto legale per LIMENDO.
7.5 Consegna del team di sviluppo nello sviluppo agile
7.51 LIMENDO cercherà di rispettare il più possibile le scadenze concordate dell'adempimento (comprese tutte le fasi di esecuzione, come gli sprint). Tuttavia, il Cliente riconosce che nel contesto di progetti software agili possono essere necessari aggiustamenti di pianificazione su base continuativa per la loro stessa natura.
7.5.2 Le scadenze per l'esecuzione dei servizi possono essere promesse da LIMENDO solo attraverso una persona di contatto resa nota al cliente o alla direzione. Le scadenze devono essere fissate per iscritto. Nel contesto dello sviluppo agile, le scadenze sono sempre stime e non vincolanti, quindi non vincolanti - sono considerate come linee guida.
7.5.3 Le date di esecuzione per le singole sezioni del prodotto (incrementi del prodotto) o per l'esecuzione complessiva sono sempre non vincolanti in caso di dubbio. Le sezioni di prodotto che erano previste per una specifica sezione di prestazione (ad es. sprint) si considerano quindi eseguite in tempo in ogni caso, anche se vengono sviluppate in sezioni di prestazione future.
7.5.4 Ritardi nell'esecuzione o aumenti dei costi dovuti a circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle parti, come ad esempio cause di forza maggiore (ad es. sciopero, serrata, ordini ufficiali, interruzioni generali delle telecomunicazioni, ecc.), nonché a circostanze che rientrano nella sfera di influenza del Cliente (ad es. LIMENDO non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi nella fornitura di servizi di cooperazione, modifiche dell'ambito e della natura dei servizi desiderati, ritardi causati da terzi imputabili al Cliente, modifiche dei servizi originariamente pianificati dal Cliente, ecc.) e darà diritto a LIMENDO di posticipare la fornitura dei servizi interessati per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento e di addebitare i costi concordati per il team e la gestione del progetto.
7.5.5 Gli obblighi di cui al punto 2 (eliminazione dei difetti e garanzia) non si applicano ai progetti di sviluppo agile del software.
8 Diritti di utilizzo
8.1 A seguito del pagamento integrale dell'importo dell'ordine concordato contrattualmente, il Cliente avrà diritto a:
8.1.1 di utilizzare l'Opera, in particolare di immagazzinarla e caricarla in modo permanente o temporaneo, di visualizzarla e di eseguirla, anche nella misura in cui siano necessarie duplicazioni a tal fine, su base non esclusiva e non limitata nel tempo e nello spazio,
8.1.2 modificare, tradurre, adattare o alterare in altro modo l'Opera,
8.1.3 memorizzare su qualsiasi supporto conosciuto o in qualsiasi altro modo, ad eccezione del codice sorgente: esporre, pubblicare, distribuire in forma tangibile o intangibile, riprodurre pubblicamente, anche per mezzo di immagini, suoni o altri supporti di informazione,
8.1.4 utilizzare l'Opera in banche dati, reti di dati e servizi online, compreso il diritto di mettere l'Opera, ma non il codice sorgente, a disposizione degli utenti delle suddette banche dati, reti e servizi online per la ricerca e il recupero mediante strumenti scelti dal Cliente,
8.1.5 per essere utilizzata da terzi o per essere gestita per il Committente,
8.1.6 non solo per i propri scopi, ma anche per la fornitura di servizi a terzi.
8.2 La produzione di copie dell'Opera in forma incarnata (ad esempio la masterizzazione su CD o la creazione di copie su ulteriori server - ad eccezione delle copie di backup) nonché la cessione di tali copie a terzi, a titolo oneroso o gratuito, non rientra espressamente nei diritti trasferiti.
8.3 Il diritto di utilizzo si riferisce all'opera nel suo complesso, in particolare al codice oggetto e al codice sorgente esclusivamente nella sua fase di sviluppo accettata dal Cliente, sia alla documentazione associata che ad altri materiali necessari per l'esercizio dei diritti di utilizzo, quali analisi, specifiche, concetti e descrizioni.
8.4 Nel caso in cui parti di codice sorgente dell'opera siano già state sviluppate da noi o da terzi prima dell'inizio del presente contratto o indipendentemente da esso, avremo il diritto di mettere a disposizione del Cliente tali parti non in codice sorgente, ma solo in codice oggetto. Tuttavia, ciò si applicherà solo nella misura in cui avremo informato il Cliente di questa circostanza al momento della stipula del presente contratto e che il Cliente avrà al contempo consentito di generare un'opera eseguibile dalle parti dell'opera fornite nel codice sorgente e dalle parti fornite solo nel codice oggetto o, dopo aver elaborato le parti del codice sorgente da noi fornite, di generare una versione eseguibile elaborata o riprogettata dell'opera. Il Cliente avrà tutti i diritti concordati per l'Opera in relazione alle parti dell'Opera fornite solo nel codice oggetto, ma nessun diritto di modifica, a meno che ciò non sia consentito dalle disposizioni di legge.
8.5 Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di trasferire il diritto di utilizzo dell'Opera, in tutto o in parte, o consenta a terzi di utilizzare l'Opera nell'ambito del proprio diritto di riproduzione e distribuzione, dovrà imporre ai terzi i propri obblighi contrattuali relativi al contenuto e all'ambito dei diritti di utilizzo. Nella misura in cui il Cliente ha trasferito i suoi diritti di utilizzo a terzi, non avrà più il diritto di utilizzarli. Tuttavia, il Cliente ha il diritto di conservare e utilizzare una copia esclusivamente a scopo di prova e di archiviazione.
8.6 Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e di utilizzo di illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti. Ciò vale in particolare per i documenti scritti definiti "confidenziali". Il cliente deve ottenere il nostro esplicito consenso scritto prima di trasmetterli a terzi.
9 Rischio e responsabilità
9.1 LIMENDO e i suoi dipendenti agiscono secondo i principi generalmente accettati della pratica professionale nello svolgimento dei servizi di sviluppo e consulenza. LIMENDO risponde dei danni solo nel caso in cui si possa dimostrare che ha agito intenzionalmente o con grave negligenza, e questo nell'ambito delle norme di legge. Ciò vale anche per le violazioni degli obblighi dei colleghi e dei fornitori di servizi interpellati.
9.2 LIMENDO non risponde dei danni economici conseguenti del cliente.
9.3 Nell'ambito dell'incarico possono essere analizzati dati aziendali e di mercato e può essere elaborata una proposta di misure da adottare da parte del cliente. La responsabilità dell'attuazione di tali misure e delle loro conseguenze ricade esclusivamente sul cliente.
9.4 Nell'ambito dell'ordine, è possibile progettare e creare componenti software. A tal fine si seguiranno i processi presentati nei paragrafi 6 e 7.
9.4.1 Una componente essenziale nell'ambito degli ordini fissi (paragrafi 6 e segg.), è la scheda di capitolato/foglio di specifiche redatta dal o con il cliente. Nonostante l'accurata esecuzione dell'ordine, è possibile che il software sviluppato presenti ancora errori al momento dell'introduzione. Il Contraente è tenuto a correggere tali errori nella misura descritta sopra (paragrafo 2), ma non è responsabile per le perdite economiche conseguenti causate da errori e altri danni correlati.
9.4.2 Nel contesto dello sviluppo agile, i workshop di pianificazione congiunta e la pianificazione degli sprint con il proprietario del prodotto sono una componente essenziale della pianificazione complessiva del progetto. Questi hanno un'enorme influenza sul tempo necessario per lo sviluppo dei singoli componenti del progetto e, di conseguenza, su quanto tempo rimane per la gestione della qualità e il debug. Nello sviluppo agile del progetto, LIMENDO mette a disposizione un team di sviluppo e, se desiderato, un project manager. Il team lavora in stretta collaborazione con il proprietario del prodotto. Il team si sforza di raggiungere le scadenze definite e i risultati desiderati degli sprint, ma non ci sono garanzie. Pertanto, il rischio per il completamento dei risultati del progetto è esclusivamente del cliente. LIMENDO non si assume alcuna responsabilità per errori e conseguenti danni o altri danni. LIMENDO stabilirà insieme al proprietario del prodotto quando i difetti effettivi dovranno essere rimossi negli sprint successivi. In questo caso il cliente si assume il rischio finanziario.
9.5 L'esame e la consulenza in materia di rapporti giuridici, in particolare di diritto del software, diritto di proprietà, diritto d'uso, diritto societario e diritto tributario, non rientrano nel mandato di LIMENDO.
9.6 Le decisioni di investimento, comprese quelle di acquisizione, sono soggette a un rischio elevato. Tale rischio consiste, tra l'altro, nella dipendenza del risultato dagli influssi della situazione economica generale, dagli influssi negativi di conflitti politici/di guerra, atti di terrorismo, ecc. sulla domanda e/o da cambiamenti imprevedibili nell'ambiente concorrenziale, ad esempio attraverso aziende concorrenti o la perdita di generatori di domanda. Non è pertanto possibile garantire l'effettiva realizzazione dei risultati previsti.
9.7 La selezione dei partner, dei fornitori e dei fornitori di servizi è soggetta a un rischio elevato. Tale rischio risiede nell'affidabilità creditizia del fornitore, nella capacità del fornitore, nella perdita di dipendenti e competenze di spicco di un fornitore, nella situazione economica generale, nell'influenza negativa di conflitti politici/di guerra, atti di terrorismo ecc. sulla domanda e/o in cambiamenti imprevedibili nell'ambiente competitivo. Non è pertanto possibile garantire l'effettivo svolgimento positivo del progetto o della collaborazione.
9.8 Sono escluse le richieste di risarcimento danni per la perdita di dati memorizzati e per qualsiasi danno correlato nell'ambito della protezione dei dati, se il danno non si sarebbe verificato se i dati fossero stati adeguatamente salvati e se il cliente fosse stato adeguatamente istruito sulle modalità di salvataggio dei dati.9.9 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il materiale trasmesso dal cliente o da terzi incaricati dal cliente, compresa l'esistenza di diritti di proprietà di terzi.
9.10 La richiesta di risarcimento danni, in caso di altre esclusioni, può essere fatta valere in tribunale solo entro sei mesi da quando l'attore o gli attori sono venuti a conoscenza del danno. Le richieste di risarcimento danni saranno limitate all'importo dell'onorario concordato, salvo in caso di dolo.
10 Obbligo di segretezza
10.1 LIMENDO, i suoi dipendenti e i colleghi chiamati in causa si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le questioni di cui vengono a conoscenza in relazione al lavoro svolto per il cliente. Ciò non riguarda il riferimento concesso nel paragrafo 13 per quanto riguarda il cliente o l'attività con il cliente. Questo obbligo di riservatezza si applica sia al cliente che alle sue relazioni commerciali. L'obbligo di riservatezza di LIMENDO, dei suoi dipendenti e dei colleghi chiamati in causa si applica anche al periodo successivo alla cessazione dell'incarico. Solo il cliente stesso può esonerare LIMENDO dall'obbligo di riservatezza per iscritto. Sono esclusi i casi in cui esiste un obbligo legale di fornire informazioni.
10.2 LIMENDO può consegnare a terzi relazioni, perizie e altre dichiarazioni scritte sui risultati delle sue attività solo con il consenso del cliente. Fanno eccezione gli ordini del tribunale. In tal caso il cliente sarà informato da LIMENDO.
10.3 Tutte le relazioni e i documenti sono destinati al cliente. La loro divulgazione a terzi richiede il previo consenso scritto di LIMENDO. I documenti non possono essere riprodotti o utilizzati per estratti senza il consenso scritto di LIMENDO.
10.4 Dopo il completamento dell'ordine, i documenti forniti dal cliente saranno restituiti al cliente su sua richiesta scritta.
10.5 LIMENDO è autorizzato a trattare i dati personali affidatigli nell'ambito dello scopo dell'ordine di consulenza o a farli trattare da terzi. LIMENDO garantisce l'obbligo di mantenere la segretezza dei dati secondo le disposizioni della legge sulla protezione dei dati.
11 Termini di pagamento concordati
11.1 I nuovi clienti saranno fatturati mensilmente in anticipo con scadenza immediata. L'obbligo di prestazione inizia dopo il ricevimento del pagamento. Questo vale per i primi 3 mesi di collaborazione.
11.2 Le spese di progetto e i servizi di programmazione vengono fatturati posticipatamente alla fine del mese con un termine di pagamento di 7 giorni.
11.3 Le licenze/abbonamenti vengono fatturati in anticipo. Le licenze annuali vengono sempre fatturate entro il 31.12 di un anno. A partire dalla seconda metà dell'anno, le licenze di durata superiore a un anno vengono fatturate in modo da rispettare nuovamente la scadenza del 31.12. L'obbligo di adempimento decorre dal ricevimento del pagamento.
12 Condizioni speciali per gli abbonamenti, clausola di adeguamento del valore delle licenze/abbonamenti e costi del server
12.1 Il contratto di abbonamento decorre dal giorno della stipula del contratto e nel primo anno è limitato a una durata minima di 7 mesi o massima di 18 mesi. Di norma, la durata dell'abbonamento è di 12 mesi.
12.2 L'abbonamento si rinnova automaticamente per un ulteriore anno se non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti con un mese di preavviso rispetto alla scadenza dell'anno contrattuale. La risoluzione del contratto di abbonamento comporta la cancellazione dell'account utente e di tutti i dati. Il cliente è tenuto a eseguire il backup dei file di dati sotto la propria responsabilità in tempo utile prima della cessazione del rapporto contrattuale (ad es. tramite download).
12.3 I prezzi dell'abbonamento sono protetti dal valore e vengono adeguati annualmente con fatturazione periodica in base all'indice dei prezzi al consumo ASTAT della provincia di Bolzano. Gli adeguamenti avvengono automaticamente e senza necessità di notifica preventiva da parte di LIMENDO. Gli adeguamenti all'inflazione possono essere effettuati da LIMENDO sia annualmente che retroattivamente per più anni.
13 Riferimenti
13.1 Il cliente accetta di concedere a LIMENDO una licenza mondiale, non esclusiva e priva di royalty del suo marchio (marchio registrato o non registrato, utilizzato dal cliente) ai fini della fornitura dei servizi del sito web di LIMENDO e dell'attività e consulenza di LIMENDO, compresa la commercializzazione dei servizi di LIMENDO. Le licenze concesse per l'uso del marchio del cliente sono perpetue e irrevocabili, ma non pregiudicano i diritti di proprietà del cliente sotto altri aspetti. LIMENDO esclude qualsiasi responsabilità in relazione all'uso del marchio del cliente.
14 Risoluzione del contratto
14.1 Il presente contratto può essere risolto anticipatamente da LIMENDO:
14.1.1 se viene avviata una procedura fallimentare contro i beni del cliente o se la procedura fallimentare viene respinta per mancanza di beni;14.1.2 se il cliente non rispetta i suoi obblighi di pagamento nonostante un sollecito e un periodo di tolleranza di 30 giorni;14.1.3 se il cliente impedisce all'appaltatore di eseguire i suoi servizi nonostante un sollecito e un periodo di tolleranza di 30 giorni;14.1.4 se il cliente viola le disposizioni essenziali del presente contratto;
14.1.2 Il presente contratto può essere risolto anticipatamente da LIMENDO.
14.2. Il presente contratto può essere risolto anticipatamente dal cliente:
14.2.1 se viene avviata una procedura fallimentare contro i beni del contraente o se la procedura fallimentare viene respinta per mancanza di beni;
14.2.2 se il contraente viola le disposizioni essenziali del presente contratto;
14.2.3 In caso di risoluzione anticipata giustificata del contratto da parte di LIMENDO o in caso di risoluzione ingiustificata da parte del cliente, LIMENDO ha diritto all'aliquota per i suoi servizi fino a quel momento.
14.1.4 se il cliente viola le disposizioni essenziali del presente contratto. Clausola di risoluzione del contratto15.1 Nel caso in cui il cliente sia in mora con un pagamento, anche solo parziale, LIMENDO ha il diritto di interrompere le sue prestazioni contrattuali e il rapporto contrattuale in essere si intenderà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
15. Clausola di risoluzione del contratto
15.1 Se il cliente non è in grado di eseguire i suoi servizi nonostante il sollecito e la tolleranza di 30 giorni;
15.2 Nel caso in cui LIMENDO non si avvalga della suddetta clausola risolutiva esplicita, il mancato pagamento da parte dell'utente comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora ad un tasso corrispondente al tasso di interesse ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, per cui la richiesta di interessi sorgerà automaticamente e senza la necessità di una preventiva messa in mora il giorno successivo alla scadenza della rispettiva data di pagamento.
15.3 LIMENDO si riserva il diritto di far valere eventuali ulteriori pretese in relazione al ritardo nel pagamento, nonché i pagamenti ancora dovuti per servizi già resi ma non fatturati.
16 Diritto applicabile
16.1 Tutti i rapporti tra le parti contraenti, comprese le presenti CGV, sono disciplinati dal diritto italiano, con esclusione delle norme di conflitto. Le disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei consumatori, se applicabili, restano impregiudicate dalla presente clausola di scelta della legge.
17 Foro competente
17.1 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti e connesse ai rapporti tra le parti contraenti, comprese le presenti CGV, è Bolzano, Italia.
18 Luogo di esecuzione
18.1 Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è il domicilio legale di LIMENDO.
19 Clausola di esclusione della responsabilità
19.1 Qualora una o più disposizioni delle presenti CG fossero o diventassero invalide e/o inefficaci, la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni non ne risentiranno.
20 Tolleranza
20.1 Qualora l'utente dovesse violare le disposizioni delle presenti CG, l'eventuale acquiescenza a tale violazione da parte di LIMENDO non comporterà in alcun caso una rinuncia ai propri diritti e agli altri effetti in base alle relative disposizioni o una rinuncia al diritto all'adempimento completo degli obblighi e delle condizioni del rapporto contrattuale e/o delle presenti CG.
21 Trasferimento di diritti e obblighi a società affiliate
21.1 Limendo ha il diritto, senza il consenso dell'altra parte, di trasferire i propri diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto a una società affiliata. Il cliente sarà informato del trasferimento per via elettronica tramite e-mail entro una settimana dal trasferimento.
22 Durata del contratto
22.1 Il presente Contratto quadro è valido fino a {{ data_fine }}. Il contratto sarà tacitamente prorogato di 1 anno alla volta. Il contratto può essere risolto individualmente da ciascuna delle parti con un preavviso di 1 (uno) mese rispetto alla rispettiva data di scadenza.
ACCETTATO/ACCETTO
Il committente
{{nome_parte }}{{firmatario }} firma:______________________________________________________________________Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente dichiara di aver preso visione delle seguenti clausole e disposizioni delle presenti CGV e di accettare singolarmente e specificamente ciascuna di esse:
1 (Basi generali della collaborazione), in particolare le clausole 1.5 e 1.7,
4 (Conflitto di interessi),
2 (2 Rimedio ai difetti e garanzia), in particolare il paragrafo 2.45 (Protezione della proprietà intellettuale di LIMENDO, copyright, utilizzo),
6 (Fasi del contratto dalla proposta al completamento),
7 (Sviluppo informatico agile)
8 (Diritti di utilizzo),
9 (Rischio e responsabilità), in particolare le clausole 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.6, 9.7 e 9.8,11 (Obiettivi di pagamento concordati),
12 (Condizioni speciali per gli abbonamenti, clausola di adeguamento del valore delle licenze/abbonamenti e costi del server), in particolare i paragrafi 12.1 e 12.3,
13 (Riferimenti),
14 (Risoluzione del Contratto),
15 (Clausola di risoluzione),
16 (Legge applicabile),
17 (Giurisdizione),
19 (Clausola di esclusione della responsabilità),
20 (Tolleranza),
21 (Trasferimento di diritti e obblighi a società affiliate).ACCETTATO/ACCETTO
Il committente
{{ nome_parte }}
{{firmatario }} firma:
______________________________________________________________________